Statuto

III - Assemblea dei soci

Art.9

Sono organi dell’Accademia l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo ed un organo di controllo che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L’Assemblea generale è costituita dai soci. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta e motivata e firmata almeno da un quarto dei soci. L’Assemblea generale è validamente costituita quando i soci intervenuti rappresentino la maggioranza dei soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

L’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Accademia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed ogni socio dispone di un voto in assemblea. Per quanto riguarda le modifiche statutarie valgono, circa la validità di costituzione dell’Assemblea e delle deliberazioni da adottare, le norme di cui al successivo art.15. E’ prevista la possibilità di svolgere assemblee anche da remoto.

Art.10

Sono attribuzioni dell’Assemblea dei soci:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio di esercizio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulla esclusione degli associati;

- deliberare sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- discutere sulle direttive di massima per l’attuazione delle finalità dell’Accademia;

- deliberare lo scioglimento;

- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ogni socio può essere portatore di al massimo tre deleghe.